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I divieti non servono a niente

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La recente sottoscrizione dell’ordinanza antibivacco da parte del sindaco Corradino mi ha spinto, nei giorni scorsi, a ribadire sui canali social un pensiero che da tempo cerco di far passare. I precetti, i divieti ed il silenzio non servono a niente. I Giardini Zumaglini, le strade, la città vanno riempiti di persone.
Sia ben chiaro, tutelare il decoro urbano è fondamentale, ma non mi pare che Biella abbia grossi problemi di decoro, pulizia e civiltà. Vanno senza dubbio puniti gli incivili e va tutelato il patrimonio culturale ed ambientale ma attenzione alla potenziale limitazione di libertà perché le parole contenute nell’ordinanza potrebbero condurre ad una interpretazione eccessivamente ampia circa la sua effettiva applicazione.

Sono ben comprensibili le lamentele dei residenti e dei commercianti della zona oggetto del provvedimento ma la soluzione non può essere quella di “esiliare” i poveri e i disagiati dalla città, portandoli fuori dai confini cittadini, liberandoci apparentemente di un problema che vede come protagoniste solo e sempre persone.
Occorre inoltre fare due considerazioni di carattere tecnico. Trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, la Giunta avrà richiamato la legge n. 689/81 nonché gli artt. 7 e soprattutto l’art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.

Quest’ultima punisce le violazioni prevedendo che «Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro». Probabilmente anche l’art. 20 della legge n. 689/81 che prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca.
Occorre da subito chiarire però un ulteriore equivoco che emerge dall’annuncio del Comune.

Il provvedimento che vieterebbe il bivacco si conclude con il richiamo all’art. 650 del codice penale che dispone: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto no a tre mesi o con l’ammenda no a euro 206”.
Invero, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 del codice penale è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti.
Dunque, si ritiene errato il richiamo all’articolo in esame nelle ipotesi di bivacco prevista da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto sono dirette a dare esecuzione agli art. 50 e 54 del TUEL. Dello stesso tenore la Corte di Cassazione con Sentenza n. 37787/2017, Sezione Prima Penale.
In poche parole evitiamo gli spot e risolviamo i problemi.

Siamo prossimi al primo giro di boa (primo anno di amministrazione) e i cittadini potrebbero farsi una domanda: Cosa è cambiato? Un atto di discontinuità? Un’impronta che identifichi l’operato di questa Giunta?
Il timore più grande è che la gente ricordi solo le grandi performance che in questi mesi ci hanno regalato i titoli dei giornali nazionali!!
Ma non importa. Se anche una buona fetta dell’ambiente Industriale Biellese li ha sostenuti, come rivendica una forza di maggioranza, allora è giusto ricordare quel famoso spot locale: “Provare per credere”.
Ancora c’è tempo per rimediare e fare bene. E noi restiamo fiduciosi.

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