Politica
Dimissioni Varnero, ora le chiedono anche i 5 Stelle
I consiglieri comunali Antonella Buscaglia e Giovanni Rinaldi: “L’assessore è in conflitto di interessi? Chi viola la legge deve dimettersi”.
Riceviamo e pubblichiamo la presa di posizione dei due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle in merito al “caso Varnero”.
Dopo il pessimo tentativo di mettere Apicella come Assessore fermato anche grazie al nostro contributo – fatto mai negato dalla Giunta Cavicchioli e di cui ancora temiamo ci sia un ripensamento verso l’autunno -, ora puntiamo a far tenere la schiena dritta da parte della Giunta Cavicchioli anche sulla questione Varnero.
Chiediamo che vengano pubblicate in trasparenza tutte le carte dei lavori di cui lo studio della Sign.ra Varnero è stata incaricata di eseguire durante la Giunta Gentile e precedente per verificare che ora non si trovi in conflitto di interessi violando l’art.78 del codice amministrativo.
A Vercelli con la dimissione dell’assessora Fornaro i nostri colleghi del M5S sono riusciti ad evitare una violazione della legge che rischia forse invece di compiersi a Biella.
E’ chiaro che se ci sono dei lavori in corso ad opera della famiglia dell’assessore all’edilizia e l’assessore-architetto deve fare da controllore, si troverebbe in questo caso ad essere il controllore ed il controllato allo stesso tempo. Vedete bene che potrebbe esserci un palese conflitto di interessi in questo caso, così come si era verificato con il Cordar con la Giunta Gentile.
Ci limitiamo a riportare l’art. 78 che gli amministratori devono rispettare, pena la decadenza e le dimissioni (oppure rinunciare agli incarichi, togliere la propria delega, insomma rispettare la legge!) che invitiamo ad effettura immediatamente nel caso si verifichino le seguenti condizioni. Condividiamo quindi le preoccupazioni della Lega Nord a tal proposito e attendiamo i documenti in trasparenza della Sign.ra Varnero per smentire nei fatti, altrimenti sarà tempo per Cavicchioli di pensare ad un nuovo assessore.
Art.78:
1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialita’ e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita’ degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attivita’ professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini e’ sospesa la validita’ delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonche’ agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali e’ vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita’. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e’ riconosciuta agli amministratori locali la priorita’ per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu’ vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo’ essere espletato nell’ente nel quale il soggetto e’ amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Antonella Buscaglia e Giovanni Rinaldi
per il MoVimento 5 Stelle Biella
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