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Biella, tortura in carcere: sospesi 23 agenti della penitenziaria

Le misure cautelari sono state eseguite nella giornata di oggi

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Presunta tortura nel carcere di Biella: sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria.

Il 6 febbraio scorso il GIP, su richiesta dei PM, ordinava l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del Vice-Comandante pro-tempore del Carcere di Biella riservandosi, all’esito degli interrogatori, sull’applicazione delle richieste di misure interdittive nei confronti degli altri ventisette agenti coinvolti.

Oggi, 23 marzo, è stata eseguita dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Biella l’ordinanza depositata in data 22.03.2022 dal GIP di Biella con la quale veniva disposta l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio ex art. 289 c.p.p. a carico di n. 23 agenti della Polizia penitenziaria per il reato di tortura di stato commesso all’interno della casa Circondariale di Biella in danno di tre detenuti.

All’esito dell’esecuzione delle misure interdittive, la procura ha ritenuto necessario fare alcune puntualizzazioni.

“Il procedimento ha preso avvio da una comunicazione di notizia di reato in data 3 agosto 2022, redatta dal Vice-Comandante pro-tempore, nei confronti di un detenuto ristretto presso la casa Circondariale di Biella che veniva deferito in stato di libertà, asseritamente, per aver posto in essere atti di violenza e minaccia nei suoi confronti, nonché per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato – si legge nel comunicato a firma del procuratore della Repubblica, Teresa Angela Camelio -. Nella stessa notizia di reato, si dava atto, minimizzando la circostanza, della “necessità” di impiegare del nastro adesivo per contenere per un tempo minimo, pari a qualche minuto, il detenuto, nonostante lo stesso fosse già ammanettato, e ciò in esplicito contrasto con il divieto previsto dall’art. 41 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario”.

Le indagini avviate dalla Procura hanno consentito di acclarare che quello menzionato non era affatto un episodio da ridurre ad un mero illecito contenimento del detenuto ma che si erano verificati veri e propri atti di violenza fisica ai suoi danni.

“L’approfondimento investigativo – si legge ancora – consentiva di accertare inoltre che almeno in altre due occasioni dei detenuti erano stati destinatari della stessa condotta da parte del Vice- comandante e degli altri agenti sottoposti ad indagine. Dei tre detenuti soltanto uno aveva deciso subito di procedere penalmente nei confronti del Commissario mentre gli altri non avevano manifestato immediatamente tale intenzione, poiché sfiduciati o peggio, preoccupati di poter subire ripercussioni all’interno dei penitenziari ove erano stati tradotti dopo aver subito i fatti in contestazione. I tre casi presentavano forti analogie, come la sussistenza di pregresse denunce, talora concomitanti alle violenze subite, per reati di resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico ufficiale. Pertanto i detenuti venivano sentiti in qualità di persone offese direttamente dai PM rilasciando dichiarazioni accusatorie nei confronti degli agenti sottoposti ad indagine”.

“Quanto dichiarato – sottolineano inoltre dalla Procura – ha trovato copioso riscontro nei filmati estratti dalle telecamere presenti all’interno del carcere di Biella, nonché nei referti medici. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini, considerata la gravità dei fatti e la tutela che deve essere garantita al detenuto all’interno di un carcere, in quanto soggetto affidato allo Stato, hanno imposto a Questo Ufficio di depositare la richiesta di emissione di misure cautelari custodiali e interdittive nei confronti di 28 appartenenti alla Polizia penitenziaria di Biella”.

Le ipotesi accusatorie sostenute, pur essendo funzionali alle richieste cautelari, hanno altresì tratto fondamento dall’accoglimento da parte del GIP della richiesta di archiviazione che la Procura aveva avanzato a favore di uno dei tre detenuti, non ritenendo sussistente nei suoi confronti il reato di minaccia a pubblico ufficiale né il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nei confronti del Vice comandante e degli altri agenti della polizia penitenziaria. “Ciò specificando che, a parte l’insussistenza del reato, le condotte non avrebbero potuto essere punite ai sensi dell’art. 393 bis c.p. perché i pubblici ufficiali avrebbero compiuto atti arbitrari eccedenti le loro attribuzioni”.

La Procura, quindi, ha ipotizzato la sussistenza del reato di falso ideologico con riferimento a quanto scritto nella notizia di reato dal Vice-comandante, nonché il reato di abuso di autorità ex art. 608 del codice penale da parte di tutti i pubblici ufficiali che avevano concorso al contenimento di due detenuti mediante apposizione di nastro adesivo, misura di rigore non consentita dall’ordinamento
penitenziario.

Oltre a tale reato, sono emerse condotte qualificabili come lesioni personali, in quanto i detenuti erano stati colpiti con calci pugni e schiaffi mentre erano ammanettati e denudati, nonché, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e tortura c.d. di stato, ai sensi dell’art. 613 bis del codice penale, apparendo indubbio che contenere su tutti gli arti un detenuto,
denudarlo, aggredirlo, insultarlo e minacciarlo configuri un trattamento inumano e degradante.

“L’integrale ipotesi accusatoria, secondo cui esiste all’interno del Carcere di Biella un metodo punitivo ed un clima di generale sopraffazione creato e coltivato dal Vice-Commissario, con la complicità o la connivenza di altri agenti della polizia penitenziaria – prosegue il comunicato della Procura -, secondo l’ordinanza del GIP, “trova precisi elementi di sostegno”, potendosi, tali metodi, essere definiti crudeli, determinando nei detenuti una serie di sofferenze fisiche e di umiliazioni non necessarie e che eccedono la normalità causale”. L’ipotesi formulata dalla Procura è stata accolta, in quanto, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tortura c.d. di stato, senza che le condotte dei subalterni del Vicecomandante potessero essere scriminate ai sensi dell’art. 51 c.p.; gli ordini da questi impartiti, infatti, non potevano essere considerati legittimi, presentando plurimi contrasti con l’ordinamento penitenziario e con le circolari DAP. Non solo, ma tali ordini, per quanto provenienti da un superiore gerarchico, non presentavano il carattere dell’insindacabilità, trattandosi di ordini che comportavano l’integrazione di singole fattispecie di reato diverse dalla tortura (art. 608, 609, 581 c.p.)”.

L’impostazione accusatoria della Procura ha meritato positiva valutazione anche ai fini delle richieste cautelari, come da richiesta, è stata applicata la sospensione dall’esercizio della funzione di durata adeguata e proporzionata al presunto contributo causale di ciascun indagato.

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