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Qualità dell’aria: stop definitivo agli Euro 2, divieto di sostare con motore acceso

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A seguito della delibera approvata dalla Regione Piemonte anche il Comune di Biella ha dovuto recepire le nuove misure antismog. Con Ordinanza sindacale del 9 marzo 2021 sono perciò in vigore i provvedimenti contenuti nell’allogato A della deliberazione della Giunta regionale n.9-2916 del 26 febbraio 2021.

 

In particolare tra i provvedimenti attivi. Stop definitivo ai mezzi per il trasporto persone (fino a 8 persone) e merci diesel e benzina fino a Euro 2, gpl e metano Euro 1: non potranno circolare in nessun giorno dell’anno e ad alcuna ora. Dal 15 settembre al 15 aprile stop (dalle 8,30 alle 18,30 dei giorni feriali) alle stesse categorie di veicoli diesel Euro 3 e 4, con la prospettiva, dal 15 settembre 2023, di fermare anche gli Euro 5.

E’ sempre in vigore il divieto di sostare con il motore acceso. Per quanto riguarda i riscaldamenti, in vigore, per le caldaie a pellets con potenza termica sotto i 35kW, l’obbligo di usare pellets di soli materiali vegetali. Quando scatta il semaforo arancione dovranno rimanere spente le caldaie a biomassa legnosa che non rispettino i valori per la classe 5 stelle. Importante novità nell’agricoltura. Dal 15 settembre di ogni anno e fino al 15 aprile scatta il “divieto di abbruciamento di materiale vegetale”, con alcune deroghe autorizzazione delle autorità.

A partire dal 9 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

 

1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

 

1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 9 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

 

1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 9 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;

 

1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

 

1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

 

1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 9 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’ 1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

 

2.Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 9 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

 

2.1 Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”:

2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;

2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

‒ iniezione profonda (solchi chiusi);

‒sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:

– spandimento a raso in strisce;

– spandimento con scarificazione.

2.1.1 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

2.1.2 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 

1.1 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;

2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

 

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

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