Attualità
Qualità dell’aria scatta il semaforo arancione è vietato accendere falò, barbecue e fuochi d’artificio
Qualità dell’aria scatta il semaforo arancione
Nella giornata odierna, sulla base dei valori di PM10 degli ultimi 4 giorni e delle previsioni dell’ARPA, è scattato il semaforo arancione previsto dal protocollo per la qualità dell’aria.
Pertanto da domani, venerdì 21, e fino almeno a lunedì 24 compreso, entra in vigore l’ordinanza del Sindaco allegata, con relativi divieti di circolazione per alcune tipologie di veicoli.
Lunedì 24, alle ore 12, ci sarà un nuovo aggiornamento.
Ecco l’ordinanza
1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all’EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
Pratica: ORD-86-2018 Ordinanza n. 4 del 01/02/2018
2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all’EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .
3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: – Iniezione superficiale (solchi aperti). – Iniezione profonda (solchi chiusi). – Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: – Spandimento a raso in strisce; – Spandimento con scarificazione.
8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
II. livello “ROSSO” è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all’EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all’EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC)
Pratica: ORD-86-2018 Ordinanza n. 4 del 01/02/2018
3. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all’EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
4. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
5. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
6. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
7. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
8. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: – Iniezione superficiale (solchi aperti). – Iniezione profonda (solchi chiusi). – Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: – Spandimento a raso in strisce; – Spandimento con scarificazione.
9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
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