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Il “Reddito di libertà” per le donne vittime di violenza

Un sostegno alle vittime di violenze: viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto

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Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina
il “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. L’importo massimo è di 400 euro
per 12 mensilità, ed è cumulabile col reddito di cittadinanza.

A chi è destinato il “Reddito di libertà”

Il “Reddito di libertà” è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Dove e come presentare la domanda

L’istanza deve essere presentata all’Inps tramite il modello predisposto, allegandola dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti
il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale
di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

La finalità del reddito

Il “Reddito di libertà” è finalizzato a sostenere, in modo prioritario, le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.

Il modulo di domanda

Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, ed entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso D.P.C.M.

Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo

I 3.000.000,00 di euro vengono ripartiti tra Regioni e Province autonome, in base ai dati Istat al 1°gennaio
2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia
anagrafica 18-67 anni, secondo la tabella allegata allo stesso D.P.C.M. Le risorse attribuite con il presente
decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni, tramite ulteriori risorse
proprie traferite direttamente ad Inps.

 

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