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Green pass obbligatorio: dove sarà necessario e quando dovrà essere esibito

Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente

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  • ali e parchi divertirmento;
  • Sale Gioco.

Scuola e trasporti

L’uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici non sarà nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, “ma dovrà essere affrontato a stretto giro”. Questa la premessa che è stata fatta nel corso della cabina di regia. Nel dl non ci sarà nemmeno l’obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Eventi sportivi e discoteche

Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non potrà essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le discoteche rimarranno invece chiuse, ma arriveranno 20 milioni di euro di rimborsi.

Rischio Covid: nuovi parametri

Cambiano i parametri per i passaggi di colore legati al rischio Covid. I criteri di valutazione del livello di rischio sono basati sulla percentuale dei posti letto occupati e delle terapie intensive:

  • 10% terapie intensive, 15% ospedalizzazioni per la zona gialla;
  • 20 % terapie intensive, 30 % ospedalizzazioni per la zona arancione;
  • 30 % terapie intensive e 40% ospedalizzazioni per la zona rossa.

La quarantena di 14 giorni, in caso di contatto diretto con una persona affetta da Covid, sarà ridotta per chi è in possesso di green pass, ma non è stato ancora deciso di quanto verrà accorciata.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Come funziona il Green pass

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo bisogna mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.

La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

Come si ottiene il certificato

La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale, in seguito a:

  • vaccinazione;
  • un test negativo;
  •  guarigione da Covid-19.

Quando la certificazione sarà disponibile, sarà inviato un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino o del test o quando è stato rilasciato il certificato di guarigione.

il messaggio contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

Si può acquisire la certificazione da diversi canali in modo autonomo:

  • sul sito con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie);
  • con tessera sanitaria (o con il documento di identità se non si è iscritti al Servizio sanitario nazionale) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o sms;
  • nel fascicolo sanitario elettronico;
  • tramite l’App ‘Immuni’;
  • sull’App IO (il servizio sarà attivato al più presto).

In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la tessera sanitaria e con l’aiuto di un intermediario:

  • medico di medicina generale;
  • pediatra di libera scelta;
  •  farmacista.

Green pass obbligatorio: le multe

“I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”, precisa Palazzo Chigi dopo il varo del decreto covid.

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