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Covid, il Ministero chiarisce sulla scuola in presenza per i figli dei lavoratori sanitari e delle categorie “essenziali”

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Dopo le numerose polemiche arriva la nota Ministeriale che prova a chiarire la questione scuola in presenza per i figli dei lavoratori essenziali.

La nota,  richiama le prescrizioni dell’articolo 21, comma 1, del DPCM in base al quale nelle “zone gialle” “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza”, e nondimeno “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Ciò vuol dire che in presenza si potrà andare a scuola solo nei casi  indicati negli articoli 21 e 43 del Dpcm  e quindi, stando alla lettura della nota, sia i figli degli operatori sanitari che degli altri “lavoratori essenziali” dovrebbero seguire le lezioni in didattica a distanza.

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