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Concorso pubblico per diventare bidelli

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I bandi saranno pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali che fisseranno anche i termini per la presentazione delle domande.

I bandi saranno pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali che fisseranno anche i termini per la presentazione delle domande. Le graduatorie saranno pubblicate a livello provinciale e saranno utilizzate per le assunzioni e le supplenze del 2016/2017.
Il personale ATA è quello non-docente presente nelle scuole: amministrativi, bidelli ma anche tecnici, cuochi, guardarobieri
(Graduatoria permanente di prima fascia dei “24 mesi”, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato o determinato per l’a.s. 2016/2017)

Requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1), (2) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. – La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.7.2000 (Allegato I al presente Bando).

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

2.3 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 richiesto per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico:

  • Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o Diploma di maestro d’arte;
  • Diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
  • Qualsiasi diploma di maturità;
  • Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, anche parificati

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