Seguici su

Attualità

La puzza di fritto è diventato reato

Pubblicato

il

I rapporti tra vicinato sono, da sempre, oggetto di discussione ma forse è la prima volta che la puzza di frittura arriva in tribunale. Nei giorni scorsi infatti la Cassazione, con la sentenza 14467/2017, ha condannato una coppia per “molestie olfattive”, nuovo reato inquadrato in quello di “getto pericoloso delle cose” previsto dall’articolo 674 del Codice penale. Una sentenza giunta in seguito a una lite tra condomini: i proprietari di un appartamento al terzo piano di un palazzo sono stati accusati dagli inquilini al piano terra di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti.

Una delle persone offese, si legge nella sentenza, “aveva dichiarato che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell’estrattore, ‘s’impregna l’appartamento dell’odore…del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia’”. Da qui la decisione della Cassazione di condannare gli imputati e rigettare il loro ricorso, in base al quale la norma relativa al “getto pericolo di cose” non sarebbe estensibile agli odori. Al contrario, confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha sostenuto che “la contravvenzione prevista dall’articolo 674 del Codice penale è configurabile anche nel caso di molestie olfattive”.

I rapporti tra vicinato sono, da sempre, oggetto di discussione ma forse è la prima volta che la puzza di frittura arriva in tribunale. Nei giorni scorsi infatti la Cassazione, con la sentenza 14467/2017, ha condannato una coppia per “molestie olfattive”, nuovo reato inquadrato in quello di “getto pericoloso delle cose” previsto dall’articolo 674 del Codice penale. Una sentenza giunta in seguito a una lite tra condomini: i proprietari di un appartamento al terzo piano di un palazzo sono stati accusati dagli inquilini al piano terra di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti.

Una delle persone offese, si legge nella sentenza, “aveva dichiarato che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell’estrattore, ‘s’impregna l’appartamento dell’odore…del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia’”. Da qui la decisione della Cassazione di condannare gli imputati e rigettare il loro ricorso, in base al quale la norma relativa al “getto pericolo di cose” non sarebbe estensibile agli odori. Al contrario, confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha sostenuto che “la contravvenzione prevista dall’articolo 674 del Codice penale è configurabile anche nel caso di molestie olfattive”.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook