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Cronaca

Coronavirus, nelle fabbriche gli operai dovranno provare la febbre

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Associazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Carlo Piacenza, presidente dell’Unione Industriale Biellese commenta: “La firma del protocollo di oggi rappresenta un segnale importante e tangibile della grande collaborazione fra tutte le parti sociali che, in questo momento di emergenza, guardano alla sicurezza dei lavoratori e alla continuità delle imprese.  Nel rispetto di tutte le misure necessarie al contenimento del contagio e grazie al grande senso di responsabilità sia da parte degli imprenditori che di tutti coloro che operano in azienda, è possibile continuare a mantenere vive le filiere produttive al servizio della collettività e di immaginare una ripresa più veloce quando l’emergenza sarà rientrata, preservando così il tessuto manifatturiero locale e il benessere della nostra comunità”.

Il documento, suddiviso in 13 macro-capitoli tocca tutta una serie di argomenti inerenti le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovranno essere assicurate per garantire un adeguato contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Dettaglio dei singoli capitoli dell’accordo

1. Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (bacheche, circolari, e-mail, intranet), dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

2. Modalità di ingresso in azienda

Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Il protocollo fornisce indicazioni molto operative in relazione a come potrà avvenire questo controllo e gestione dell’informazione, ribadendo che si tratta di una possibilità e non un obbligo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto della privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ove presenti, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni note e già fornite dal Ministero della Salute.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; in ogni caso non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Altra novità rilevante per le imprese è l’individuazione/apertura di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, garantendo una adeguata pulizia giornaliera (si suggerisce di integrare gli attuali protocolli e/o contratti con società esterne).

4. Pulizia e sanificazione in azienda

Si impone una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Si sottolinea come non ci si debba limitare alle classiche pulizie di pavimenti e zone comuni, ma ad ogni fine turno prevedere periodica pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (tutte le superfici che possono avere previsto un frequente contatto con le mani per esempio anche maniglie di porte e finestre, e corrimano di scale).

5. Precauzioni igieniche personali

Su questo punto il protocollo ribadisce quanto già noto e comunicato alle imprese da giorni in materia di lavaggio delle mani ribadendo l’obbligatorietà di messa a disposizione di mezzi idonei e la frequenza e durata dei lavaggi.

6. Dispositivi di protezione individuale

Tema tra i più delicati del protocollo in ragione delle richieste dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali anche per le evidenti e chiare difficoltà di approvvigionamento in commercio. Il documento  ribadisce che potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Si citano inoltre altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) che potranno essere utilizzati solo se necessari sempre che siano conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Tale possibilità diventa obbligatoria solo qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Particolare attenzione deve pertanto essere riposta anche agli spogliatoi ai fini di una loro corretta organizzazione degli spazi e sanificazione (giornaliera e periodica con appositi detergenti), permettendo ai lavoratori anche durante il cambio e deposito degli indumenti di lavoro di avere garantite adeguate condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
  • si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
    • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
    • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Con l’attuale livello di rischio, a differenza di quanto previsto inizialmente solo per le zone italiane a maggior rischio, ora sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

L’azienda dovranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e solo dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Seppure complesso nella quotidianità aziendale, dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, gli spostamenti all’interno del sito aziendale.
Divieto di organizzare le riunioni in presenza a meno di necessità comprovabile e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza.
Le aziende nella limitazione dei contatti sociali in genere e nell’obbligo di divieto di assembramento, dovranno ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Il documento ribadisce il protocollo sanitario da seguire nel caso di un lavoratore con sintomi (suggerito dal Ministero della Salute). L’allontanamento precauzionale deve riguardare qualunque persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali la tosse). Fondamentale la tempestività nella segnalazione interna al personale e il suo isolamento, avvertendo avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Punto fondamentale nella limitazione del contagio è ribadito quello dell’individuazione dei “contatti stretti”, rispetto ad una persona risultata positiva, come definiti dal Ministero della Salute. Particolare attenzione andrà posta in questa fase di indagine dove l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls

Si riconfermano le indicazioni già circolanti a livello Regionale della necessità che la sorveglianza sanitaria debba proseguire senza interruzioni, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo). La sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente dovrà privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Sul rientro il Protocollo si limita a suggerire una verifica suppletiva al rientro senza definirne un ordine perentorio di ottenimento di un certificato medico di assenza del rischio che potrebbe mettere in difficoltà le strutture sanitarie pubbliche e private.

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