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Gli 80 euro del governo Renzi: chi sono gli esclusi

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A seguito delle numerose richieste pervenute dai lettori, è opportuno ritornare sull’argomento de bonus per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti “incapienti”, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più precisamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”.

A seguito delle numerose richieste pervenute dai lettori, è opportuno ritornare sull’argomento de bonus per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti “incapienti”, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più precisamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”. Fortunatamente, non rilevano le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e quelle per oneri (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo,ecc.). Perciò, se non si paga IRPEF, ciò non vuol dire necessariamente che il bonus non spetta: se infatti l’imposta è azzerata non dalla detrazione per lavoro dipendente ma da altre detrazioni (per esempio, quella per il coniuge a carico), il credito spetta ugualmente.

È bene tener presente che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base delle informazioni in loro possesso. Chi non ha i presupposti per il  riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi, deve darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo recupererà le somme eventualmente già erogate (e non spettanti) dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se per qualche motivo ciò non dovesse accadere, l’interessato dovrà restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere  al CAF CONFSAL di Biella via Pietro Micca n.10 che rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento relativamente alle suesposte  tematiche e ad ogni altro argomento di interesse dei lettori , negli orari seguenti : 8,30-12,00- 15,00-18.00 tel. 015 352430  dal lunedì al venerdì.

Franco Saldì

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