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La pensione dei lavoratori invalidi

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Spesso tra  “invalidità” e “inabilità” si crea confusione; lo stesso tra pensione di inabilità e pensione di invalidità, anche se in realtà le situazioni sono simili, ma  non uguali, come pure le prestazioni (pensione). Invalido è colui che è affetto da disabilità, più o meno grave, dalla nascita o per effetto di malattie o altre cause sopravvenute; inabile, invece, è un ‘lavoratore’ per il quale sia successivamente accertata l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questi  casi , in pratica, al lavoratore è concesso di accedere prima alla pensione.

Spesso tra  “invalidità” e “inabilità” si crea confusione; lo stesso tra pensione di inabilità e pensione di invalidità, anche se in realtà le situazioni sono simili, ma  non uguali, come pure le prestazioni (pensione). Invalido è colui che è affetto da disabilità, più o meno grave, dalla nascita o per effetto di malattie o altre cause sopravvenute; inabile, invece, è un ‘lavoratore’ per il quale sia successivamente accertata l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questi  casi , in pratica, al lavoratore è concesso di accedere prima alla pensione.

Al lavoratore, la cui capacità di lavoro, in occupazione confacenti alle sua attitudini (valutando età – sesso- esperienza professionale)  sia ridotta a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo è riconosciuto l’AOI ( Assegno Ordinario d’invalidità). L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile.  Oltre ai requisiti sanitari occorrono almeno cinque anni di contribuzione  e che risultino versati o accreditati o dovuti, nel quinquennio precedente la domanda, almeno tre anni di contributi. Per il diritto all’assegno non ci sono limiti di reddito , mentre per la percezione,  pur se compatibile con l’attività lavorativa, è soggetta a limiti di reddito che, qualora superiori agli  importi annualmente stabiliti dalla legge, comportano la riduzione dell’assegno, il quale , sempreché risultino accertati tutti i requisiti , sanitari ed amministrativi richiesti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per la sua misura si applicano gli stessi criteri di calcolo della pensione di vecchiaia, pertanto è integrabile al trattamento minimo e nel caso in cui l’assicurato sia coniugato  sono rilevanti anche i redditi del coniuge . L’integrazione massima che si può ottenere è pari all’importo dell’Assegno sociale; questo vuol dire che nel caso in cui la pensione risulti d’importo molto basso , pur integrandola de’intero importo dell’assegno sociale, potrebbe comunque risultare inferiore a trattamento minimo ( euro 501,00 mensili).

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere  al  Patronato INPAS di Biella via Pietro Micca n.10 che rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento relativamente alle superiori tematiche e ad ogni altro argomento di interesse dei lettori , negli orari seguenti : 8,30-12,00- 15,00-18.00 tel. 015 352430  dal lunedì al venerdì.

Franco Saldì

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